(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza) Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 321/2003

    Altra decisione
    28 ottobre 2003

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ed al Tribunale di Genova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 ottobre…

    Art. 235 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 236 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 237 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 238 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 212/2003

    Illegittimità dichiarata
    18 giugno 2003

    Inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 235 e 236 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. Il rimettente – investito, quale giudice dell'esecuzione, di un'istanza di conversione di pena pecuniaria – non è, infatti, chiamato a fare applicazione di queste disposizioni, trattandosi di norme attinenti alla disciplina della riscossione.

    Art. 237 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 238 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 299 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 660 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art235 · fonte del testo