Art. 119 — Equiparazione dello straniero e dell'apolide

Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art119 · fonte del testo