Art. 43 — Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche' gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art43 · fonte del testo