Art. 294 — Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato

Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art294 · fonte del testo