Acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in societa' gia' esistenti sono deliberate secondo le modalita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in societa' quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualita' di socio.

Testo vigente dal 8 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art8 · fonte del testo