Art. 213 t.u.s.l. — Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Testo vigente dal 30 aprile 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art213 · fonte del testo