L'autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, e' vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa al presente testo unico. L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in localita' differenti dal cimitero e' pure vincolata al pagamento di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta. Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento dell'altra. L'autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del presente articolo, e' esente da tassa quando si tratti di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art342 · fonte del testo