Art. 330
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Testo vigente dal 9 agosto 1934
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art330 · fonte del testo
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