La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree e' di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e sole, eccezionalmente con quella ospedaliera. Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui la malattia e' contagiosa, sono a carico dello Stato e le rette di specialita' gravano sul bilancio del Ministero dell'interno, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri fini la cura gratuita di dette malattie o l'obbligo di erogare tutte o parte delle loro rendite per la curo gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi statuti e regolamenti. In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri specializzati il ricovero avviene nelle infermerie comuni. Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di istituti fondati al fine di curare solamente determinate malattie.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art303 · fonte del testo