Il consorzio provinciale antitubercolare e' ente morale ed e' retto da apposito statuto, approvato dal prefetto. Quando l'istituzione di opere antitubercolari e' promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o piu' consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, e' approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali di sanita' e le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art271 · fonte del testo