Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza: 1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; 2° l'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalita' stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art269 · fonte del testo