Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente:

  • a)le piccolissime quantita' di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantita' di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che puo' essere tollerata in questi prodotti, e' stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze;
  • b)le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantita' di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art252 · fonte del testo