Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al podesta' apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso. La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podesta' e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto. Agli effetti di questa disposizione la risaia e' considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art206 · fonte del testo