E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:

  • a)poppatoi a tubo, nonche' parti staccate di essi destinate a comporli;
  • b)succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena. Il contravventore a tale divieto e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art190 · fonte del testo