Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalita' indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole convitto professionali per infermiere. Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art131 · fonte del testo