[1](Art. 22 della legge 10 novembre 1949, n. 805, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944)

[2]Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione della imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 nonche' l'eventuale maggiorazione, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art86 · fonte del testo