[1](Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 26, sara' congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art70 · fonte del testo