[1](Art. 7 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Sono esenti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art7 · fonte del testo