[1](Art. 28 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti, o altri elementi indiziari lascino fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, puo' procedersi ad accertamento presuntivo.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art28 · fonte del testo