Art. 121 — L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°

[1]Le nuove norme relative alle incompatibilita' e alle ineleggibilita' nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonche' quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

[2]Visto: Il Ministro per l'interno TAMBRONI

Testo vigente dal 3 giugno 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art121 · fonte del testo