[1]Iscrizione facoltativa.

[2]Art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 159.

[3]Le aziende di navigazione non indicate nell'articolo 61 potranno iscrivere alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara il loro personale alle medesime condizioni di cui al presente testo unico e previ gli opportuni accordi con la Cassa nazionale per la previdenza marinara e con le organizzazioni sindacali interessate.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art62 · fonte del testo