[1]Riconoscimento dei periodi d'internamento.

[2]Art. 4 legge 7 aprile 1941, n. 268; art. 1 regio decreto-legge 2 mario 1944 n. 80.

[3]Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nello art. 1 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e' considerato come effettiva navigazione. I benefici di cui al precedente comma non competono ai marittimi che abbiano abbandonato arbitrariamente la nave, non abbiano ottemperato alle disposizioni emanate dalle autorita' competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio o siano incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 17 del regio decreto 22 maggio 1912, n. 880.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art34 · fonte del testo