[1]Testo unico-art. 7. (Assegno spettante al dipendente)

[2]Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita', senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio. L'assegno e' pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non puo' essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma dell'articolo seguente. Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000. Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio per eta' nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.

Testo vigente dal 15 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art7 · fonte del testo