[1]Testo unico-art. 36. (Riserve tecniche)

[2]Per la copertura degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche. Ogni tre anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che e' sottoposto all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro. Le spese di amministrazione sono a carico del Fondo.

Testo vigente dal 15 marzo 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art36 · fonte del testo