[1]Testo unico-art. 23. (Scheda personale)

[2]E' istituita la scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni previste dal presente testo unico. La scheda deve indicare le complete generalita' del dipendente, il suo stato di famiglia, la data di assunzione e la qualifica rivestita. La scheda e' compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed e' trasmessa da tale amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all'art. 32 e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova gia' in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Testo vigente dal 15 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art23 · fonte del testo