Art. 57 — Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5

Possono far parte dei Consorzi, oltre i privati e le societa' esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art57 · fonte del testo