[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 5, commi 1-3; R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 2).

[2]Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla Banca nazionale del lavoro, quanto da privati, e' di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816. Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, e' preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdita delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennita' di assicurazione. Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca e' assistito con equivalente privilegio sulle indennita' di assicurazione. Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di rendita e' garantito dal privilegio sulle merci di cui al R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art50 · fonte del testo