[1](R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5).

[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalita', qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art46 · fonte del testo