[1](Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11, 12 e 14; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°).

[2]La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai Reali carabinieri, alla Regia guardia di finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto, della Regia marina, e della Regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art30 · fonte del testo