[1]Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti

[2]In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico. Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 288/1995

    Questione infondata
    29 giugno 1995

    Nella denuncia di illegittimità costituzionale della normativa che vieta il cumulo dell'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra con pensioni, assegni o retribuzioni comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico, non è pertinente il riferimento all'art. 42 Cost., in quanto il concetto costituzionale di proprietà, per quanto più ampio di quello civilistico, non comprende anche i diritti di credito. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875, 74, primo [recte: decimo] comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978 e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - Sulla non riferibilità dell'art. 42 Cost. alla tutela dei crediti, v. S. n. 99/1076. red.: A. Greco

    Art. 11 Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra · Art. 42 cost. · Art. 80 Testo unico pensioni di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art80 · fonte del testo