[1]Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario

[2]Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o piu' figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui al precedente art. 62. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la liquidazione e', peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 57 e 58. Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, essa viene liquidata dalla amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 62 sono liquidati dall'amministrazione del tesoro.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art63 · fonte del testo