[1]Devoluzione od accrescimento della pensione tra vedova e orfani

[2]In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'art. 43, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso. Agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono, altresi', nel caso in cui la vedova alla quale sia stato attribuito il trattamento pensionistico venga a perderne il diritto, a liquidare a favore degli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46 che ne facciano richiesta, la pensione ad essi spettante anche quando i richiedenti non risultino inclusi nel provvedimento concessivo della pensione vedovile.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art49 · fonte del testo