[1]Facolta' di opzione per i marittimi militarizzati

[2]Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del sinistro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare tra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro medesimo nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra. In tal caso si applicano le norme dell'art. 30 e del successivo art. 36.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art31 · fonte del testo