[1]Assegni spettanti ai grandi invalidi

[2]In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermita' elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art15 · fonte del testo