[1]Decorrenza dell'applicazione dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875

[2]La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, costituisce interpretazione autentica della precedente normativa in materia ed e' applicabile anche ai casi gia' disciplinati dal quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennita' integrativa speciale in base al disposto del quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e non dovute ai sensi dell'art. 11 della predetta legge 29 novembre 1977, n. 875, sono abbuonate.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art138 · fonte del testo