[1]Attribuzione del trattamento di incollocabilita' agli invalidi, ex incollocabili, titolari dell'assegno pari al minimo INPS

[2]A favore degli invalidi che in aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data del 1 gennaio 1979, dell'assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' liquidato a vita, d'ufficio e a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del presente testo unico.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art134 · fonte del testo