[1](Art. 8 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, comma nono legge citata).

[2]Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

Testo vigente dal 28 settembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art7 · fonte del testo