Art. 765 — Durata degli incarichi

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La sostituzione dei componenti il Consiglio non puo' superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art765 · fonte del testo