Art. 752 — Navi da guerra e unità navali

La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato. Le disposizioni contenute nella presente sezione stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare. Nella presente sezione per unita' navale si intende la nave secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art752 · fonte del testo