Art. 716 — Iniziativa

Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. In particolare, il militare assume l'iniziativa:

  • a)in assenza di ordini e nell'impossibilita' di chiederne o di riceverne;
  • b)se non puo' eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione. Quando il militare assume l'iniziativa deve:
  • a)agire razionalmente e con senso di responsabilita' per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;
  • b)informare, appena possibile, i propri superiori. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art716 · fonte del testo