Art. 453 — Autorità competenti per la determinazione della responsabilità

Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato:

  • a)il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non supera l'importo di euro 50.000,00;
  • b)il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l'importo di euro 500.000,00;
  • c)l'autorita' centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00. Le autorita' di cui al comma 1:
  • a)dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;
  • b)emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;
  • c)comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art453 · fonte del testo