Art. 393 — Esclusione dalla concessione del mutuo

Sono esclusi dalla concessione del mutuo:

  • a)i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a euro 30.000,00;
  • b)i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro;
  • c)previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
  • d)i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di servizio del Ministero della difesa in virtu' delle vigenti procedure di dismissione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art393 · fonte del testo