Art. 331 — Revoca anticipata della concessione

Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente puo' disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente e' assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco se, a causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale e' stata revocata la concessione, passa nell'ambito dello stesso presidio o circoscrizione alloggiativa a unita' abitativa privata. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e' reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art331 · fonte del testo