Art. 1030 — Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe

La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 1028, puo' essere realizzata anche con altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche istanze o richieste, nonche' l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unita' organizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1030 · fonte del testo