Art. 71 — Dispensa dal servizio per infermità

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 71, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art71 · fonte del testo