Art. 161 — Nomina alla qualifica iniziale

La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o a consigliere di 2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al= concorso, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte debbono essere almeno tre. Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma, di istituto di istruzione secondaria di 20 grado. Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal presente decreto. Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art161 · fonte del testo