Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce entro il mese di gennaio, di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonche' la ripartizione fra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso. E' pero' in facolta' del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art143 · fonte del testo