Art. 42 — (Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, e' punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Testo vigente dal 29 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art42 · fonte del testo