Art. 76 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art76 · fonte del testo