[1](D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 41 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 15)

[2]I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitari il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. l'iscrizione dei militari nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art38 · fonte del testo